HOME | PRIVACY | NOTE LEGALI | NEWS | JOB | CREDITS
A seguito della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 17 agosto 2007 (n. 190, Supplemento Ordinario n. 182) della legge n. 127/2007, è entrata in vigore la normativa che regola in via definitiva il trattamento fiscale dei veicoli in noleggio a lungo termine (art. 15/bis).
TRATTAMENTO FISCALE DEI VEICOLI IN NOLEGGIO A LUNGO TERMINE
Con riferimento al reddito d’impresa, la legge prevede la deducibilità del 90% per le spese e i componenti negativi relativi ai mezzi dati in uso promiscuo ai dipendenti (sempre che gli stessi siano stati concessi in uso per la maggior parte del periodo d’imposta), mentre per i veicoli non strumentali all’esercizio dell’impresa la percentuale di deducibilità viene fissata al 40% nei limiti di costo fissati dal TUIR. Le nuove disposizioni producono i loro effetti con decorrenza dal 1° gennaio 2007.
NELLA TABELLA SOTTOSTANTE È RIEPILOGATO IL TRATTAMENTO FISCALE DI RIFERIMENTO
UTILIZZO DEI VEICOLI COSTO IMPOSTE DIRETTE IVA
Percentuale di deducibilità Percentuale detraibilità
Veicoli strumentali all'attività d'impresa (noleggio a breve a lungo termine, scuole guida, concessionarie), destinati esclusivamente ad uso pubblico (taxi, autobus ecc.), autocarri canone bene 100% 100%
canone servizi
carburante
Veicoli in uso promiscuo a dipendenti canone bene 90% 40%
canone servizi
carburante
Agenti e rappresentanti canone bene 80% fino al limite di € 3.615,2 per anno 100%
canone servizi 80%
carburante
Veicoli utilizzati nell'esercizio dell'impresa ma non strumentali(ditta individuale, veicoli in pool) canone bene 40% fino al limite di € 3.615,2 per anno 40%
canone servizi 40%
carburante
Veicoli utilizzati da professionisti o artisti canone bene 40% (fino al limite di € 3.615,2 per anno) per 1 solo veicolo per singolo associato 40%
canone servizi 40%
carburante
DOWNLOAD
Scarica il testo completo della legge.
  TESTO LEGGE n.127/2007
 © MOVERS RENT ITALIA ALL RIGHT RESERVED • P.IVA 02722370794